Pubblicato il 23 ottobre 2020 il messaggio INPS n. 3871 che fornisce elementi di indirizzo ed istruzioni operative che interessano lavoratori dipendenti del privato positivi al coronavirus.
Il messaggio recita che:
“Come già chiarito con il messaggio n. 2584 del 24 giugno 2020, il comma 1 dell’articolo 26
dispone l’equiparazione della quarantena alla malattia, ai fini del trattamento economico
previsto dalla normativa di riferimento.
Al riguardo, è stato precisato che la tutela viene riconosciuta a fronte di un procedimento di
natura sanitaria, dal quale non è possibile prescindere, stante sia l’equiparazione della c.d.
quarantena alla malattia sia l’obbligo per il lavoratore di produrre idonea certificazione
sanitaria, come attestato dal comma 3 del medesimo articolo 26.
Pertanto, ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’Istituto,
viene riconosciuta l’indennità economica previdenziale (con correlata contribuzione figurativa),
sulla base del settore aziendale e della qualifica del lavoratore.
Ai fini del riconoscimento della tutela c.d. quarantena, come già anticipato, il lavoratore deve
produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante
dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica (comma
3 dell’articolo 26).”
In merito alla gestione dell’indennità di malattia INPS va citato inoltre il precedente Messaggio n. 3653 del 09/10/2020 che si occupa anche di chiarire che:
“La circostanza che il lavoratore sia destinatario di un trattamento di cassa integrazione
guadagni ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS), in deroga (CIGD) o di assegno ordinario
garantito dai fondi di solidarietà, determinando di per sé la sospensione degli obblighi
contrattuali con l’azienda, comporta il venir meno della possibilità di poter richiedere la
specifica tutela prevista in caso di evento di malattia. Si tratta infatti del noto principio della
prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull’indennità di malattia, disposto altresì
dall’articolo 3, comma 7, del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148. Al riguardo, si ricorda che con il
messaggio n. 1822 del 30 aprile 2020, al quale si rinvia, sono state ribadite le indicazioni
operative per la gestione della concomitanza tra la prestazione dell’indennità di malattia e i
trattamenti di integrazione salariale sopra citati.
Considerata l’equiparazione operata dal legislatore, ai fini del trattamento economico delle
tutele di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 26, rispettivamente, alla malattia e alla degenza
ospedaliera, si ritiene che le medesime indicazioni sopra esposte debbano essere applicate
anche per la regolamentazione dei rapporti tra i trattamenti di integrazione salariale e le
prestazioni della quarantena o della sorveglianza precauzionale per soggetti fragili, essendo le
diverse tutele incompatibili tra loro.”
E’ fondamentale riportare che vi è una diversa casistica in cui il periodo viene riconosciuto non in gestione INPS bensì a carico INAIL quale infortunio sul lavoro per causa virulenta. Linkiamo direttamente quanto spiegato dall’INAIL tramite:
ESTRATTO FAQ INAIL – CORONAVIRUS: ACCERTAMENTO MEDICO-LEGALE E TUTELA ASSICURATIVA
L’infezione da nuovo Coronavirus è una malattia professionale o un
infortunio?
Nella nota della Direzione centrale rapporto assicurativo e della Sovrintendenza
sanitaria centrale Inail del 17 marzo 2020, si chiarisce che l’infezione da nuovo
Coronavirus va trattata come infortunio sul lavoro (malattia-infortunio). Il
presupposto tecnico-giuridico è quello dell’equivalenza tra causa violenta,
richiamata per tutti gli infortuni, e causa virulenta, costituita dall’azione del
nuovo Coronavirus.
Quali sono le modalità di riconoscimento dell’infortunio da nuovo
Coronavirus?
Sono da ammettersi a tutela Inail tutti i casi in cui sia accertata la correlazione
con il lavoro. In alcune categorie, per le quali si sia estrinsecato il cosiddetto
“rischio specifico”, vale la presunzione di esposizione professionale. Per gli eventi
riguardanti gli altri casi, si applicherà l’ordinaria procedura di accertamento
medico-legale che si avvale essenzialmente dei seguenti elementi:
epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.
Quali sono le categorie di lavoratori che si avvalgono della presunzione
semplice?
Rientrano appieno nell’assunto di rischiosità specifica, per la quale
l’accertamento medico-legale si avvale della presunzione semplice, le fattispecie
riguardanti gli operatori sanitari. Nell’attuale situazione pandemica, questo
rischio specifico connota anche altre attività lavorative che comportano il
costante contatto con il pubblico/l’utenza: lavoratori che operano in front-office,
alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante
all’interno delle strutture sanitarie con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie,
operatori del trasporto infermi, ecc… Questo elenco, anticipato anche nella
circolare Inail n. 13, è solo esemplificativo, ma non esaurisce la numerosità delle
categorie che possono avvalersi della presunzione di esposizione professionale.
Tra le altre categorie con rischio specifico rientrano gli operatori sociosanitari delle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) e i tassisti?
Queste categorie, in parte già esplicitate nell’elenco esemplificativo proposto
nella circolare n. 13 del 3 aprile 2020, rientrano appieno tra quelle di lavoratori
con elevato rischio di contagio per le quali far valere la presunzione di
esposizione professionale.
La tutela Inail opera anche per altri lavoratori?
Certamente sì. Sono ammessi a tutela tutte le altre categorie di lavoratori che
esercitano attività, mansioni e compiti diversi anche per le modalità stesse di
espletamento. Per questo amplissimo raggruppamento di lavoratori, non
potendosi far valere la presunzione di origine professionale, l’assunzione in tutela
seguirà al positivo accertamento medico-legale. Quest’ultimo sarà ispirato
all’ordinaria procedura medico-legale, privilegiando gli elementi: epidemiologico,
clinico, anamnestico e circostanziale.
Sono tutelati anche i casi di infezione avvenuti in itinere?
Sì, l’infezione da Covid-19 tutelabile può essere derivata anche da infortunio in
itinere. Posto che in quest’ultima fattispecie non sono catalogati soltanto gli
accidenti da circolazione stradale, ma tutti quelli occorsi al lavoratore assicurato
durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello
di lavoro, anche gli eventi di contagio da nuovo coronavirus accaduti durante
tale percorso sono configurabili come infortunio in itinere. Per tale evento
l’accertamento medico-legale si avvarrà di altri elementi di asseverazione, in
aggiunta a tutti quelli già richiamati in precedenza, come per esempio dell’esame
della tipologia di mezzo utilizzato, del percorso e della frequenza degli
spostamenti.
In caso di infezione da nuovo Coronavirus o di sospetto di contagio in
occasione di lavoro, cosa si deve fare?
Come per gli altri casi di infortunio, il datore di lavoro deve procedere alla
denuncia/comunicazione di infortunio ai sensi dell’art. 53 del dpr 30 giugno
1965, n. 1124 e s.m. Il medico certificatore che ha fornito la prima assistenza
deve trasmettere all’Inail il certificato di infortunio.
Da quando parte la tutela Inail?
La conferma diagnostica rappresenta il momento della regolarizzazione del caso
da cui far decorrere la tutela. Qualora il soggetto sia stato in malattia (all’epoca
sospetta Covid-19) e, quindi, in quarantena o in isolamento fiduciario
domiciliare, la conferma del test consentirà la regolarizzazione del caso con
decorrenza dal momento della attestata assenza dal lavoro. La nota della
Direzione centrale rapporto assicurativo e della Sovrintendenza sanitaria
centrale del 17 marzo 2020, infatti, precisa che la tutela Inail copre l’intero
periodo di quarantena.