Indennità lavoratori agricoli 2021

Grazie all’impegno e la perseveranza del sindacato, il decreto sostegni bis prevede delle somme da destinare su domanda ai lavoratori otd del comparto agricolo.

Le procedure on line saranno operative sul sito INPS sino al 30 settembre 2021, termine ultimo di presentazione tramite credenziali personali o tramite patronato.

ART. 68. (Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca)

1. Agli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 800 euro.
2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) titolari di pensione.
3. L’indennità di cui al comma 1:
a) non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) è incompatibile con l’intervenuta riscossione, alla data di entrata in vigore della presente disposizione: del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; del reddito di emergenza di cui all’articolo 82 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; del reddito di emergenza di cui all’articolo 12 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;
c) non è cumulabile con le altre misure previste dall’articolo 10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;
d) è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. (…)”